Questa è un'area di coperture molto diversificate: qui di seguito la spiegazione della copertura più conosciuta e divenuta anch'essa obbligatoria ai sensi del CC.NN.LL. dei dirigenti e quadri.
Trattasi dell'assicurazione del rischio morte dovuto a qualsiasi causa, estensibile anche all'invalidità permanente, quindi la causa dell'evento può essere un fatto accidentale oppure una qualsiasi malattia.
Prima della stipula dev'essere eseguita una visita medica con esami clinici e, nel caso di assicurazione di capitali contenuti e buono stato di salute, bastare la compilazione di un questionario sanitario.
Questa forma di polizza, chiamata temporanea caso morte, prevede che dopo tre annualità il capitale assicurato per la morte dell'assicurato sia pagato anche nel caso di suicidio.
Nelle polizze temporanee caso morte più l'età è alta e la durata della polizza lunga, maggiori sono i costi.
Altro tipo di copertura é l'assicurazione del caso di esistenza in vita. Obiettivo dell'assicurazione è garantire all'assicurato un congruo capitale, oppure una rendita, alla data prestabilita in polizza sempreché, appunto, egli sia vivo.
Questa garanzia viene chiamata polizza di capitalizzazione oppure di rendita vitalizia e per tali garanzie non si effettua alcuna visita medica.
Per la determinazione del costo é influente l'età in entrata.
Mentre la lunga durata mitiga l'incremento del costo.
In caso di copertura abbinata del rischio esistenza in vita col rischio morte, si stipula una polizza che viene chiamata mista, che avrà pertanto garanzie e procedure sia dell'una che dell'altra forma.
Vi sono poi le polizze dette a vita intera che garantiscono il pagamento del capitale solo alla morte dell'assicurato, avvenuta anche dopo la data di scadenza del pagamento dei premi.
Queste forme di copertura sono prevalentemente stipulate dagli assicurati che vogliono costituire ujn capitale da lasciare in eredità.
Oltre all'accumulazione di capitale mediante il continuo pagamento dei premi, per le polizze vita la Legge italiana prevede che i capitali pagabili in caso di morte siano esenti dalle tasse di successione e siano insequestrabili ed impignorabili.