Le polizze B.I. assicurano la perdita di profitto e le spese extra derivanti da un danno diretto coperta dalla polizza incendio sopra descritta.
Sono assicurate le interruzioni dell'attività, le spese fisse e le maggiori spese per far fronte all'emergenza.
La garanzia scatta dal giorno del sinistro e prosegue fino al momento in cui viene raggiunto il livello di profitto lordo ante sinistro.
Il ricorso al finanziamento/leasing determina l'obbligo per l'azienda ad assicurare i beni oggetto del contratto, vincolandone il beneficio di copertura all'ente erogatore, proprietario del bene locato.
Ne consegue che in caso di sinistro che abbia colpito un bene in leasing, la liquidazione garantisca il proprietario (ente erogatore) per il danno diretto; mentre l'utilizzatore (azienda) di norma risulta non abbia attivato la garanzia B.I. più consona al suo rischio, essendo danno indiretto, risultante conseguente al danno diretto da liquidare al proprietario.